1. Le quote degli incassi lordi, dedotta la percentuale di cui all'articolo 4, devono essere ripartite nel seguente modo:
a) il 70 per cento al comune dove ha sede la casa da gioco, con l'obbligo per
b) il 10 per cento alla comunità montana in cui ha sede la casa da gioco, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;
c) il 20 per cento alla regione Lombardia, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.
2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo è effettuato dai comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.